Fideiussioni e bonifiche: alti i costi per le imprese

Avv. Paolo Bertolini, Nascimbene & Partners. Nonostante un’impresa abbia già sostenuto costi per una bonifica, la Pubblica Amministrazione può non tenerne conto nel computo del calcolo della fideiussione che l’impresa è tenuta a rilasciare. È quanto emerge da una recentissima sentenza del T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 gennaio 2016, n. 42, mediante la quale sono stati fissati i limiti in materia di calcolo delle garanzie finanziarie in relazione all’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati. Il Collegio ha sancito due rilevanti principi che, tuttavia, si sostanziano in gravosi oneri per le imprese interessate da procedimenti di ripristino ambientale.

In primo luogo, il T.A.R. ha ritenuto legittima la quantificazione delle garanzie finanziarie operata dalla Pubblica Amministrazione prendendo a parametro il costo complessivo stimato per gli interventi di bonifica, senza scomputare il valore di eventuali interventi già eseguiti prima che sia stato richiesto il rilascio della garanzia finanziaria. Secondo il Collegio, il computo dell’ammontare della fideiussione solo sul valore stimato delle opere ancora da eseguire sarebbe equiparabile a uno svincolo parziale della garanzia e alla riduzione della medesima prima che sia verificata l’effettiva rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato. Giova, a tal proposito, rammentare come i commi secondo e terzo dell’articolo 248 del d.lgs. n. 152/2006 dispongano che la garanzia fideiussoria debba essere mantenuta in essere sino al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica emanata dalla Provincia competente, provvedimento con il quale viene effettivamente accertata la corretta esecuzione degli interventi ripristinatori.

Ulteriore aspetto di estrema rilevanza è che il Giudice Amministrativo ha ritenuto come, in linea generale, in assenza di specifici accordi di programma (quale, ad esempio, quello relativo alle Bonifiche per il Sito di Porto Marghera), l’ammontare della garanzia finanziaria da prestarsi possa essere fissato sino a un valore pari al 50% del costo stimato dell’intervento, ai sensi dell’articolo 242, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. Il Collegio ha respinto la tesi di parte ricorrente secondo la quale, in caso di interventi su aree di grandi dimensioni, e che comportino ingenti costi di bonifica, il valore della garanzia finanziaria non avrebbe dovuto superare il 10% del costo stimato dell’intervento.

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